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Statuto del Comune di Offanengo


In questa pagina potete trovare il testo dello Statuto Comunale che, dopo le modifiche apportate con atto del Consiglio Comunale n. 19 del 26.4.2004, è in pubblicazione fino al 20 luglio 2004, dopodichè entrerà in vigore.
 
 

STATUTO DEL COMUNE  DI OFFANENGO

(Provincia di Cremona) 

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI.

Art. 1 - Il Comune

1. I cittadini che hanno residenza nel territorio di Offanengo costituiscono una comunità locale denominata "Comune di Offanengo".

2. Il Comune è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato.

4. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed Amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri Statuti e Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite a loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del comune di Offanengo si estende per Kmq. 12,52. Confina con i Comuni di Casaletto di Sopra, Romanengo, Izano, Crema e Ricengo.

2. La sede del comune è fissata in Piazza Sen. Narciso Franco Patrini n. 13. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

3. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del comune sono come da Decreto del Presidente della Repubblica (14 luglio 1960).

4. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio destinato ad Albo pretorio.

Art. 3 - I principi di azione, di libertà, di eguaglianza,di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si realizza la persona, riconosce la famiglia come ambito primario di formazione della persona, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Il comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della, comunità, alla luce dei principi di cui sopra, opera per:

a) promuovere e predisporre un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e ambientali nonché degli impianti produttivi;

b) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap ed alle problematiche relative al disagio giovanile;

c) tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;

d) contribuire alla formazione educativa della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul proprio territorio, sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con una adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio comunale;

e) sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante l'attività della biblioteca comunale e di altre istituzioni operanti nel settore; sostenere inoltre ogni altra iniziativa culturale ed il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;

f) favorire le attività economiche e produttive presenti sul territorio, anche attraverso forme cooperativistiche, sottolineandone la funzione sociale;

g) incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno ad enti, organismi ed associazioni locali e sovraccomunali operanti nell'ambito del territorio comunale;

h) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;

i) promuovere ogni iniziativa, anche partecipando a quelle avviate da altri enti locali che persegua la salvaguardia del territorio comunale.

Art. 4 – Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

  1. riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;
  2. adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento funzione pubblica;
  3. garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
  4. adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della funzione pubblica.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

  1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs.vo 30 Giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

 

CAPO II - FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE.

Art. 6 - Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

  1. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni, organi comprensoriali e con la Provincia.

Art. 7 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 8 - Programmazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programma-zione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione si fondano sui principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 9 – Potestà regolamentare

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune, sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate tra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3. Prima dell'adozione della deliberazione di approvazione le bozze dei Regolamenti (approvate dalla Commissione) dovranno essere portate a conoscenza e messe a disposizione del pubblico, mediante il deposito in Segreteria per un periodo non inferiore ai 15 giorni.

Entro tale periodo i cittadini e le associazioni interessate potranno inviare al Consiglio comunale eventuali osservazioni. I Regolamenti Comunali intervenuta l'esecutività delle deliberazioni di approvazione sono pubblicati all'Albo Pretorio. Lo stesso iter è previsto per modifiche sostanziali dei Regolamenti. Se tali modifiche seguono a cambiamenti dello Statuto devono avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

 

CAPO III - PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE.

Art - 10 - Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tali fini:

a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;

b) garantisce la partecipazione degli interessati,nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241;

c) valorizza le libere forme associative e di volontariato;

d) promuove organismi di partecipazione popolare.

3. Per svolgere tutti i compiti previsti dal capitolo relativo alla partecipazione del presente statuto viene nominata una commissione (Consulta comunale di Partecipazione) composta da:

- Sindaco (o assessore da lui delegato)

- Consigliere di maggioranza

- Consigliere di minoranza

- Segretario Comunale (o dipendente comunale da lui delegato)

- Membro scelto dal Consiglio Comunale con maggioranza qualificata dei 3/4 degli eletti. Tale rappresentante non deve essere consigliere comunale. Si richiamano le stesse incompatibilità previste per l'elezione dell'assessore esterno.

4. Apposito regolamento (per la consultazione dei cittadini e referendum) disciplinerà il funzionamento e le attribuzioni della Consulta Comunale di Partecipazione (C.d.P.)

Art. 11 - Informazioni e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il comune, con le modalità stabilite da apposito regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i

requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, in equivocità e completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità e i tempi stabiliti da apposito regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente averne copia.

4. Il Regolamento apposito disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art.12 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo al soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dal destinatario, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;

b) presentare memorie scritte o documenti, che l'Amministrazione ha il dovere di valutare.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione

di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 13 - Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni dei cittadini.

2. Il riconoscimento delle associazioni avviene mediante l'iscrizione ad apposito albo comunale su richiesta delle stesse valutata dalla consulta di Partecipazione con modalità e criteri

determinati dal Regolamento.

3. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;

b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.

4. Il Regolamento dovrà prevedere le modalità di partecipazione delle Associazioni alle Commissioni.

5. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l'uso di locali comunali da destinare a

propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.

6. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e

dell' atto costitutivo.

7. Sull'accoglibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale, sentito il parere della C.d.P.

Art. 14 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune adotta iniziative tendenti a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari-generali o limitate a specifiche categorie di cittadini per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti per materie ed attività specifiche.

3. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

4. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 15 - L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini residenti, singoli o associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, ispirate da senso civico e responsabilità, sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per una migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le istanze, petizioni e proposte, formulate per iscritto, regolarmente firmate, devono essere inoltrate direttamente al Sindaco che provvede ad inviarne copia alla C.d.P.

3 Le risposte sono date per iscritto dal Sindaco nel termine massimo di giorni trenta dalla data in cui è stata inoltrata la richiesta.

Art. 16 - Proposta di deliberazione

1. L'iniziativa popolare per la formulazione di proposte di deliberazione su materie d'interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte in schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) tributi, bilancio e tariffe comunali;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazione e nomine;

e) materie riguardanti le minoranze etniche e religiose.

4. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

6. Il Comune si fa carico di rendere pubblici i testi della proposta di deliberazione e della relativa risoluzione del Consiglio Comunale.

7. Il Regolamento disciplinerà il procedimento per la proposta di deliberazione.

Art. 17 - Referendum consultivi

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti di esclusiva competenza locale e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.

2. Non sono ammissibili referendum consultivi sulle materie previste nell'art. 16 comma 3.

3. Non è possibile ripetere il referendum consultivo sullo stesso argomento nella medesima tornata amministrativa.

4. Il referendum è indetto su richiesta:

a) del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunali deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito;

b) dal 12,50% dei cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al sindaco e deve essere corredata da:

- dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;

- l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;

- le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.

5. Il segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero delle firme valide.

6. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare o ad iniziativa del Consiglio Comunale il sindaco la trasmette alla C.d.P., che può avvalersi di esperti in materie giuridiche nominati dalla Giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, affinchè esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

7. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare viene respinta quando ricada uno dei seguenti motivi:

a) insufficienza del numero delle firme valide;

b) incompetenza comunale in materia;

c) incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.

8. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22 e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

9. Il Regolamento disciplina:

a) modalità e tempi di raccolta e di autenticazione delle firme dei sottoscrittori;

b) modalità e tempi per l'accoglimento, la proclamazione e l'indizione dei referendum;

c) modalità e tempi di espletamento delle operazioni di voto.

10. Il referendum è valido con la partecipazione al voto del 50% più uno degli aventi diritto.

11. Il Regolamento può prevedere la revoca del referendum, nel caso in cui il Consiglio Comunale accolga la proposta dei promotori.

12. Al fine di snellire le operazioni di voto può essere prevista un apposita "carta referendaria o elettorale" da esibire al momento del voto, utilizzabile per tutte le consultazioni referendarie a livello locale. Per verificarne la validità sarà sufficiente il semplice riscontro con le liste sezionali

aggiornate.

13. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio Comunale deve deliberare sulla materia oggetto del quesito referendario.

14. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

 

CAPO IV - L'ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI DEL COMUNE.

Art. 18 - Organi del Comune

1. Gli organi del Comune, in conformità alla Legge 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche sono:

A) Il Consiglio Comunale;

B) La Giunta Comunale;

C) Il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3. La Giunta Comunale è organo di gestione.

4. Il Sindaco è organo monocratico. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' il Capo dell'Amministrazione e ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Art. 19 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle Leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. I Consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa con modalità definite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 20 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni attribuite dalla legge secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti.

2. Inoltre il Consiglio Comunale delibera i seguenti atti fondamentali:

  1. lo Statuto dell’Ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  2. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad esse, i pareri per dette materie;
  3. le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;
  4. l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  5. l’organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente locale a Società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  6. l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  7. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  8. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l’emissione di prestiti obbligazionari;
  9. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  1. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del Segretario o di altri funzionari;
  2. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al Presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21 - Gruppi Consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei Capigruppo nonché l’ istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.Art. 22 - Commissioni Consiliari

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere costituite Commissioni permanenti con funzioni referenti, consultive, di controllo o di garanzia, secondo le previsioni del regolamento.

2. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, va attribuita alle opposizioni.

3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

4. I componenti le Commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque le rappresentanza di ciascun gruppo.

5. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di Commissioni temporanee o speciali.

Art. 23 - Diritti e poteri dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato.Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.

2. Il presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

I consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e istanze di sindacato ispettivo, nelle forme e nei modi definiti dal regolamento.

3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al sindaco la convocazione del Consiglio Comunale; la riunione ha luogo entro venti giorni dalla richiesta.

4. I consiglieri comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di Bilancio annuale dando nel contempo l'indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di Contabilità.

5. Le indennità, il gettone di presenza e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.

Art. 24 - Decadenza dalla carica di consigliere

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per n.3 volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 ad informarlo dell'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché‚ a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

 Art. 25 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 26 - Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 5 assessori, pari ad un terzo del numero dei consiglieri comunali.

2.Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

4. Non possono essere eletti assessori extraconsiliari i candidati non eletti nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

5. Il Sindaco, nonché gli assessori, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 27 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in

carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

7. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neo eletto entro dieci giorni dalla Sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di gg. 10.

8. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo assessore in sostituzione del dimissionario.

9. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta, davanti al Consiglio, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana secondo la seguente formula: "Giuro di osservare

lealmente la Costituzione Italiana, le Leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 28 - Discussione del programma di Governo

1. Entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed

ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il consiglio esamina il programma di Governo che viene sottoposto a votazione finale. 

Art.29- Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di Governo

1. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale programmatica, del

Bilancio preventivo e del Bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di Bilancio previsto dall'art. 36, comma 2 del Decreto Legislativo n. 77/95.

3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di Governo sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

 

Art. 30 - Le competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti o responsabili dei servizi e degli uffici.

3. La Giunta riferisce, almeno una volta all'anno, al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali.

4. Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale.

6. Spetta alla Giunta assegnare ai responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche e umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del Bilancio di previsione annuale.

7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

8. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio, nei sessanta giorni successivi all'adozione, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 31 - Il Sindaco: funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 53 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267.

 Art. 32 - Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell’ adunanza;

b) assicura l'unità d'indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, con facoltà di conferire responsabilità di settore;

c) designa l'assessore destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento; delega particolari attribuzioni agli assessori ed assegna a ciascun assessore funzioni ed incarichi ordinati

organicamente per materia;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all’esecuzione degli atti;

e) indice i referendum comunali;

f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

h) cura l'osservanza dei Regolamenti;

i) rilascia attestati di notorietà pubblica;

l) sospende nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento i dipendenti del Comune;

m) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Dlgs.267/20004 e dalle altri leggi dello Stato.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esplica le funzioni di cui all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

3. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della Legge 8.12.1970 n. 996, approvato con D.P.R. 6.2.1981 n. 66.

Art. 33 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI.

Art. 34 - Organizzazione degli Uffici e del personale

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di Bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, e dei compiti ad esso attribuiti.

2. Tali atti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari responsabili.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli Uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato,

fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

6. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti che devono essere realizzati e agli obiettivi che devono essere conseguiti,

determinati dagli organi istituzionali.

7. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla normativa vigente.

8. Il Regolamento disciplina:

a) la dotazione organica del personale;

b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

c) l'attribuzione al Segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali; ivi comprese la gestione del personale fatti salvi i criteri e le attribuzioni già disposte col presente Statuto;

d) le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine;

e) le modalità di svolgimento del controllo economico di gestione.

9. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Art. 35 - Il Direttore Generale

1. Previa stipula della convenzione prevista all'art. 108 T.U. del 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco può procedere, ai sensi del precedente art. 34 comma 8, alla nomina del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.

2. In assenza della convenzione di cui al precedente comma il Sindaco può conferire al Segretario Comunale, ai sensi del precedente art. 34 comma 8, le funzioni di Direttore Generale.

3. Al Direttore Generale compete:

a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 art. 40 del DLgs 77/95;

b) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art.11 del D. Lgs. n. 77/95.

A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario comunale.

4. Previa deliberazione della Giunta comunale il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell' incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

Art. 36 - Il Segretario Comunale (Artt. da 97 e 106 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, che dipende dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. La legge e il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario, mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella Legge e nel regolamento. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato ed il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 gg. e non oltre 120 gg. dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate dal precedente comma 3, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazioni dei doveri di ufficio.

5. Il Segretario ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici e dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

6. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai regolamenti. Qualora il Sindaco lo richieda, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario Comunale svolgerà i compiti surrichiamati anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.

7. Il Segretario Comunale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

8. Il segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.

9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

10. Il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato il Direttore Generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.

11. E' data facoltà al segretario Comunale, nell'ambito delle proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprono posti in dotazione organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.

12. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l'individuazione di un Vice-Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 37 - I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del Servizio interessato e del responsabile di Ragioneria.

2. Tali pareri preliminari (qualora manchi il funzionario di adeguato livello -istruttore direttivo di livello D l - ex 7°- che controfirma), sono fatti propri dal segretario comunale che ne risponde nei limiti delle sue competenze.

3. Il Segretario, infine, esprime il parere complessivo sulle proposte di deliberazione, sotto il profilo della conformità dell'atto.

4. Il parere sulla conformità della deliberazione deve essere espresso dal Segretario anche quando è direttamente interessato, incombendo solo l'obbligo di astenersi dal partecipare alla

discussione dell'oggetto.

5. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

6. I segretari Comunali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

Art. 38 - Copertura assicurativa

1. L’Amministratore Comunale assume iniziative a favore dei Consiglieri comunali, degli Assessori, del Sindaco, del Segretario comunale, nonché del Direttore e dei Responsabili dei servizi e degli uffici, per provvedere alla copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, del rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del proprio mandato, del servizio e dell'adempimento degli obblighi d'ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo e colpa grave.

Art. 39 - I Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non, sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;e)a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f)convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri comuni;

g)consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni.

4. Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all’art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

5.Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l’art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall’art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

6.Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano al Consiglio Comunale.

Art. 40 - Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri comuni oppure con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico Servizio per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa approvazione di un disciplinare tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti, deleganti.

Art. 41 - I Consorzi

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114 del T.U. 267/2000, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del T.U. 267/2000, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8,9 e 10 dell’articolo 50 e dell’articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Art. 42 - Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'Istituzione sono il consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio d'Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.

4. Il consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha il potere di revoca degli Amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi dell'Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento dell'Istituzione.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo dei Revisori dei conti del Comune.

Art. 43 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni ,Amministrazione statale e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più dei soggetti predetti(c.1 art. 34 T.U. 267/2000) può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogati di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

5. L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti Locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

8. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro 3 anni.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

Art. 44 - Unione di Comuni

1. Le Unioni dei Comuni sono Enti Locali costituiti da due o più comuni di norma confinanti, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione ed individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'unione scelto tra i Sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

5. Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai contributi sui servizi ad esse affidati.

6. Le unioni di Comuni non sono vincolate in alcun modo alla successiva fusione.

 

CAPO VI - COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA.

Art. 45 - I principi di collaborazione

1. Il comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e della provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il Comune e la provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale,culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il comune d'intesa con la provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 46 - La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla provincia ai fini di coordinamento.

CAPO VII - FINANZE E CONTROLLO DI GESTIONE.

Art. 47 - Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta ai comuni si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.

2. Gli Amministratori del comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.

3. Le attività del comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 48 - Controlli di gestione

1. Sulle attività del comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio comunale si avvalgono dei Revisori dei Conti e le modalità di controllo sono quelle contenute negli articoli 39 e seguenti del D. Lgs. n. 77/95 e nel Regolamento di Contabilità.

Art. 49 - Contabilità e servizio finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. Con il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei Servizi, viene disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.

3. La Giunta Comunale, in conformità all'art. 11 del D.Lgs. 77/95, al Regolamento di Contabilità ed alla proposta di piano elaborata dal Direttore Generale, se nominato ai sensi del precedente art. 35, definisce il piano esecutivo di gestione, o il piano risorse ed obiettivi, emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi o al Segretario Comunale.

4. Il responsabile del servizio con il coordinamento del Segretario Comunale effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

5. Il provvedimento dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 50 - Verifica dell'efficenza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativa ai servizi.

2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a

comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 51 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da 3 membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

e) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell' Ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformità dalle disposizioni del Regolamento, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

8. Il Regolamento disciplina, per quanto non previsto dalla legge, l'attività e il trattamento economico dei Revisori dei conti.

CAPO VIII - Norme finali e transitorie.

Art. 52 - Regolamenti

1. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla Legge 142/90 e dallo Statuto restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal comune secondo la precedente legislazione, purché risultino compatibili con quanto dispone la Legge l42/90 e lo Statuto.

2. Prima dell'adozione della deliberazione di approvazione le bozze dei Regolamenti (approvate dalla Commissione) dovranno essere portate a conoscenza e messe a disposizione del pubblico, mediante il deposito in segreteria. Entro tale periodo i cittadini e le associazioni interessate potranno inviare al Consiglio Comunale eventuali osservazioni. I Regolamenti Comunali intervenuta l'esecutività delle deliberazioni di approvazione sono pubblicati all'Albo Pretorio. Lo stesso iter è previsto per modifiche sostanziali dei Regolamenti. Se tali modifiche seguono a cambiamenti dello Statuto devono avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

Art. 53 - Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 54 - Modifiche allo Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte al Consiglio Comunale dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

3. Dopo un biennio di assestamento e verifica nessuna revisione dello statuto può essere deliberata se non sia trascorso almeno un anno dall'ultima modifica.

Art. 55 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'art. 59 comma 2 della Legge 142/9O e successive modifiche